La regola di cui all’art. 2500 quinquies c.c. è derogata nella sola ipotesi in cui risulti che i creditori sociali abbiano dato il consenso alla trasformazione. A norma del secondo comma della disposizione al consenso è, inoltre, equiparato il mancato dissenso da esprimersi entro 60 giorni dalla comunicazione per raccomandata ovvero con altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento della delibera di trasformazione.
Alla mancata comunicazione non possono invece supplire né la conoscenza aliunde della trasformazione da parte dei creditori né l’invio ai medesimi di atti dai quali l’avvenuta trasformazione sia riconoscibile. In tali casi non è possibile, infatti, rintracciare alcun consenso presunto, non essendo riscontrato il fatto presupposto della fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 2500 quinquies c.c..
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 19.04.2006 n. 9065; Corte di Cassazione, 26.04.1983 n. 285; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 18.08.2002 n. 11994.