La concessione di un finanziamento per l’acquisto di un bene attuata dal mutuante attraverso il pagamento diretto del venditore dà vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di scopo e quello di vendita. Ne consegue che, in caso di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, viene meno anche lo scopo del contratto di finanziamento e l’obbligo di restituzione dell’importo mutuato grava direttamente sul venditore, anche quando sussista una clausola di rinuncia a far valere l’inadempimento. Quest’ultima seppur astrattamente valida, quale espressione della libertà negoziale delle parti, deve essere valutata in concreto, alla luce dei principi di buona fede e correttezza, risultando invalida qualora, nell’equilibrio degli opposti interessi, accordi protezione ad una pretesa priva di meritorietà.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza 19 luglio 2012, n. 12454; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza 11 febbraio 2011, n. 3392; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza 16 febbraio 2010, n. 3589