Per l’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio rimane necessaria, su domanda delle parti o di una di esse, un’apposita sentenza della Corte d’Appello competente, senza possibilità di un riconoscimento automatico secondo la previsione degli artt. 64 e ss. della L. N. 218/1995. Ai fini della verifica delle condizioni per il riconoscimento dell’efficacia, si deve continuare a fare applicazione, nonostante la loro abrogazione ad opera della L. N. 218/95, degli artt. 796 e 797 c.p.c., richiamati dall’art. 4 del Protocollo Addizionale a detto Accordo, dovendosi a questo richiamo attribuire la natura di un rinvio materiale.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, n. 05/2010.