Le condizioni per la concessione del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. sono le stesse tipiche di ogni provvedimento cautelare, e cioè gli elementi del cd. fumus boni iuris – che consiste nella ragionevole probabilità dell’esistenza del diritto da tutelare in via cautelare, id est della ragionevole verosimiglianza delle ragioni addotte e quindi dei fatti costitutivi dello stesso diritto – e del cd. periculum in mora, che si identifica nel pregiudizio imminente e irreparabile che minaccia il diritto fatto valere, durante il tempo occorrente alla sua tutela in via ordinaria (nel caso di specie è stata rigettata la domanda per non avere il ricorrente fornito elementi di prova in relazione al fumus boni iuris).