In tema di condominio di edifici, il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. Ne consegue che la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danni derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare spetta al condominio, quale custode ex art. 2051 c.c., e tutti i condomini concorrono al relativo risarcimento secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza 25 agosto 2014, n. 18164; Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza 22 marzo 2012, n. 4596; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza 4 gennaio 2010, n. 20; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza 13 marzo 2007, n. 5848; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza 21 febbraio 2006, n. 3676;
Difforme:Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza 13 giugno 2014, n. 13526 (secondo cui va rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa all’applicazione del criterio di riparto stabilito dall’art. 1226 c.c. in luogo del criterio di imputazione per colpa aquiliana, secondo i criteri millesimali, nel caso di danno cagionato a terzi dal lastrico condominiale).
Si comunica che in occasione delle prossime festività natalizie gli uffici della Segreteria Amministrativa dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia resteranno chiusi dal 23 al 31 dicembre 2024. Riapriranno il 2 gennaio 2025.
Riguardo alle domande di mediazione trasmesse alla segreteria nei giorni di chiusura, si invita parte istante a comunicare all'altra parte che la domanda di mediazione è già stata presentata all'organismo di mediazione, così come previsto dall’art. 8 comma 2 Dlgs. 28/2010.
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Il corso è aperto a tutti i Mediatori Civili già iscritti nell’elenco che hanno la necessità di assolvere l’obbligo formativo previsto dal Decreto per mantenere l’iscrizione all’Albo dei Mediatori, come richiesto dall’art. 42 D.M. 150/2023.
Il Corso è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 10 crediti formativi di cui:
n. 3 c.f. in diritto civile, n. 4 c.f. in diritto processuale civile e n. 3 c.f. in materia deontologica
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Inviare il modulo di domanda allegato entro e non oltre il 21 giugno 2024 all’indirizzo: segreteria@ordineavvocati.perugia.it
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