In tema di condominio di edifici, il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. Ne consegue che la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danni derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare spetta al condominio, quale custode ex art. 2051 c.c., e tutti i condomini concorrono al relativo risarcimento secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza 25 agosto 2014, n. 18164; Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza 22 marzo 2012, n. 4596; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza 4 gennaio 2010, n. 20; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza 13 marzo 2007, n. 5848; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza 21 febbraio 2006, n. 3676;
Difforme:Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza 13 giugno 2014, n. 13526 (secondo cui va rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa all’applicazione del criterio di riparto stabilito dall’art. 1226 c.c. in luogo del criterio di imputazione per colpa aquiliana, secondo i criteri millesimali, nel caso di danno cagionato a terzi dal lastrico condominiale).