Il principio di ultrattività del mandato e della sopravvenienza della procura ad litem oltre la morte del mandante, derogando alle regole generali di cui all’art. 1722, n. 4 c.c. e agli artt. 83 e 84 c.p.c., ha carattere eccezionale e deve, pertanto, essere applicato restrittivamente. Di conseguenza esso non opera nell’ipotesi in cui il procuratore del creditore defunto dopo la notifica del precetto ma prima della notifica del pignoramento voglia promuovere autonomamente un’esecuzione immobiliare. In tal caso, infatti, non vi sono pregiudizi irreversibili che giustificano l’applicazione del principio di ultrattività del mandato, atteso che la mancata notifica del pignoramento avrebbe quale unico effetto quello di perenzione del precetto, che ben potrà essere rinnovato su procura degli eredi.
Si comunica che in occasione delle prossime festività natalizie gli uffici della Segreteria Amministrativa dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia resteranno chiusi dal 23 al 31 dicembre 2024. Riapriranno il 2 gennaio 2025.
Riguardo alle domande di mediazione trasmesse alla segreteria nei giorni di chiusura, si invita parte istante a comunicare all'altra parte che la domanda di mediazione è già stata presentata all'organismo di mediazione, così come previsto dall’art. 8 comma 2 Dlgs. 28/2010.
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Il corso è aperto a tutti i Mediatori Civili già iscritti nell’elenco che hanno la necessità di assolvere l’obbligo formativo previsto dal Decreto per mantenere l’iscrizione all’Albo dei Mediatori, come richiesto dall’art. 42 D.M. 150/2023.
Il Corso è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 10 crediti formativi di cui:
n. 3 c.f. in diritto civile, n. 4 c.f. in diritto processuale civile e n. 3 c.f. in materia deontologica
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Inviare il modulo di domanda allegato entro e non oltre il 21 giugno 2024 all’indirizzo: segreteria@ordineavvocati.perugia.it
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