Non è condivisibile la tesi secondo la quale una volta presentata la domanda di cautela in corso di causa davanti al giudice titolare del procedimento di merito, questi non possa rilevare la propria incompetenza e respingere, in forza di tale motivazione, l’istanza. Detta interpretazione, infatti, porta con sé il rischio di una selezione del foro della cautela in base a valutazioni di pura opportunità e non prende adeguatamente in considerazione il fatto che i provvedimenti cautelari adottati in corso di causa sono destinati ad essere travolti dal provvedimento che definisce il giudizio. Pertanto, nell’ipotesi in cui difetti la competenza in ordine al giudizio di merito, il giudice adito dovrà pronunciare la propria incompetenza anche per i provvedimenti cautelari.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 06 maggio 2011.
Difforme:Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 09 aprile 1999, n. 3473.