In capo al futuro acquirente non sussiste un obbligo di diligenza di appurare se l’immobile che promette di acquistare sia o meno in regola con la normativa urbanistica, atteso che, per l’estrema difficoltà dell’accertamento e trattandosi di “qualità essenziale” del bene compromesso in vendita, spetti invece al promittente alienante assicurare la possibilità (giuridica) del trasferimento del bene in conformità alle qualità essenziali promesse.
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 19.12.2006 n. 27129; Corte di Cassazione, Sez. Unite Civile, 30.10.2001 n. 13533.