I pagamenti di debiti scaduti non sono soggetti all’azione revocatoria

AZIONE REVOCATORIA

L'adempimento di un debito scaduto costituisce un atto dovuto ed è pertanto irrevocabile ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.. Tale irrevocabilità si estende altresì all’ipotesi di alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia destinato anche in parte al pagamento di debiti scaduti, purché sia accertato che l’alienazione era l’unico mezzo per il debitore per procurarsi il denaro, salva in ogni caso la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. L’irrevocabilità è dunque esclusa nelle sole ipotesi in cui le modalità dell’adempimento coinvolgano una scelta volitiva del venditore/debitore, tale da trasformare l’adempimento da atto dovuto ad atto volontario, con conseguente impossibile applicazione dell’art. 2901, comma 3, c.c..

(Avv. Elena Raiola)
Conforme:

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 20 luglio 2004, n. 13435; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 21 luglio 2006, n. 16756; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 13 maggio 2009, n. 11051; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 22 giugno 2009, n. 14557.

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