Il mancato impegno della ex moglie a ricercare un lavoro confacente alle proprie conoscenze ed esperienze, anche precario, costituisce circostanza idonea ad incidere sul quantum dell’assegno di mantenimento quale fattore di moderazione della somma considerata in astratto, giustificandone eventualmente la riduzione.
Ciò a maggior ragione qualora, come nel caso in esame, la ex moglie non presenti particolari problematiche di salute, né tantomeno invalidanti, e i figli non necessitino più di costanti attenzioni durante tutto l’arco della giornata.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 5 febbraio 2014, n. 2546; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 11 luglio 2012, n. 11645