L’atto con il quale le parti convengono la mera variazione quantitativa in aumento dell’importo del debito garantito non costituisce novazione ai sensi dell’art. 1230 c.c. e non comporta, dunque, l’estinzione della precedente obbligazione fideiussoria. Per aversi novazione oggettiva, invero, è necessario un “aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, ed un “animus novandi”, quale non equivoca manifestazione dell’intento di estinguere l’obbligazione originaria sostituendola con una nuova. (Nel caso in esame il Tribunale di Spoleto ha escluso la natura novativa delle scritture private con cui gli originari fideiussori hanno semplicemente aumentato l’importo della posizione di garanzia precedentemente assunta limitandosi a richiamare tutte le restanti pattuizioni intercorse).
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza 6 luglio 2010, n. 15980; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza 21 gennaio 2008, n. 1218.