Pur in assenza di una data certa, si ritiene tempestiva la denuncia dei vizi da parte dell'acquirente se dalle emergenze processuali risulta verosimile che questa sia stata effettuata entro otto giorni dalla presunta scoperta. In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene.
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 2 settembre 2013, n. 20110