Ai sensi dell'art. 2560, secondo comma, c.c. il cessionario del ramo di azienda risponde dei soli debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta iscritti nei libri contabili obbligatori; soltanto in tale ipotesi la dette passività possono ritenersi note al cessionario. Poiché la ratio della norma è quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione di debiti assunti, la conoscenza o conoscibilità aliunde dell'esistenza del debito e della sua origine aziendale non è idonea a surrogare la perentorietà della norma, che come tale è insuscettibile di applicazione analogica. (Nel caso in esame il Tribunale di Perugia, pur essendovi piena coincidenza della compagine sociale tra cedente e cessionaria, oltre che rapporti di parentela tra i rispettivi legali rappresentanti, ha dichiarato l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della cessionaria ritenendo non provata l'iscrizione del debito nei registri contabili obbligatori).
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 21 dicembre 2012, n. 23828; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 10 novembre 2010, n. 22831
Difforme:Corte di Appello di Milano, Sez. Civile, 8 marzo 2014