Il cessionario del ramo di azienda risponde dei debiti aziendali solo se iscritti nei libri contabili obbligatori

IMPRESA

Ai sensi dell'art. 2560, secondo comma, c.c. il cessionario del ramo di azienda risponde dei soli debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta iscritti nei libri contabili obbligatori; soltanto in tale ipotesi la dette passività possono ritenersi note al cessionario. Poiché la ratio della norma è quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione di debiti assunti, la conoscenza o conoscibilità aliunde dell'esistenza del debito e della sua origine aziendale non è idonea a surrogare la perentorietà della norma, che come tale è insuscettibile di applicazione analogica. (Nel caso in esame il Tribunale di Perugia, pur essendovi piena coincidenza della compagine sociale tra cedente e cessionaria, oltre che rapporti di parentela tra i rispettivi legali rappresentanti, ha dichiarato l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della cessionaria ritenendo non provata l'iscrizione del debito nei registri contabili obbligatori).

(Dott.ssa Lisa Taschini)
Conforme:

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 21 dicembre 2012, n. 23828; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 10 novembre 2010, n. 22831

Difforme:

Corte di Appello di Milano, Sez. Civile, 8 marzo 2014

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10-12-2024 Organismo di Mediazione Forense di Perugia: chiusura uffici dal 23 al 31 dicembre 2024

Si comunica che in occasione delle prossime festività natalizie gli uffici della Segreteria Amministrativa dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia resteranno chiusi dal 23 al 31 dicembre 2024. Riapriranno il 2 gennaio 2025.
Riguardo alle domande di mediazione trasmesse alla segreteria nei giorni di chiusura, si invita parte istante a comunicare all'altra parte che la domanda di mediazione è già stata presentata all'organismo di mediazione, così come previsto dall’art. 8 comma 2 Dlgs. 28/2010.
 

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04-06-2024 Corso di aggiornamento obbligatorio di 10 ore per Mediatori

Il corso è aperto a tutti i Mediatori Civili già iscritti nell’elenco che hanno la necessità di assolvere l’obbligo formativo previsto dal Decreto per mantenere l’iscrizione all’Albo dei Mediatori, come richiesto dall’art. 42 D.M. 150/2023.
Il Corso è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 10 crediti formativi di cui:
n. 3 c.f. in diritto civile, n. 4 c.f. in diritto processuale civile e n. 3 c.f. in materia deontologica
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Inviare il modulo di domanda allegato entro e non oltre il 21 giugno 2024 all’indirizzo: segreteria@ordineavvocati.perugia.it

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