Ai fini del risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica non trova applicazione l’art. 2052 c.c., bensì il canone generale di cui all’art. 2043 c.c. Pertanto spetta alla parte attrice indicare e provare con precisione la condotta omissiva ascrivibile all’ente pubblico proprietario della fauna, nonché il nesso causale tra questa e l’evento dannoso (Nel caso in esame il Tribunale di Spoleto ha rigettato la domanda attrice volta al risarcimento dei danni materiali e fisici derivanti dal sinistro provocato da un istrice ritenendo non sufficientemente provato l’attraversamento della strada dell’animale).
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 24 aprile 2014, n. 9276.