Risarcimento dei danni cagionati da fauna selvatica

CIRCOLAZIONE STRADALE

Ai fini del risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica non trova applicazione l’art. 2052 c.c., bensì il canone generale di cui all’art. 2043 c.c. Pertanto spetta alla parte attrice indicare e provare con precisione la condotta omissiva ascrivibile all’ente pubblico proprietario della fauna, nonché il nesso causale tra questa e l’evento dannoso (Nel caso in esame il Tribunale di Spoleto ha rigettato la domanda attrice volta al risarcimento dei danni materiali e fisici derivanti dal sinistro provocato da un istrice ritenendo non sufficientemente provato l’attraversamento della strada dell’animale). 

(Dott. Lupi)
Conforme:

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 24 aprile 2014, n. 9276.

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