L'eccezione relativa al beneficium excussionis concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, non attiene all'elemento della legittimazione ad agire, pertanto non è rilevabile ex officio dal giudice, ma deve essere sollevata dal debitore in sede di opposizione all'esecuzione.
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro Civile, 11 giugno 1987, n. 5106.