Le dichiarazioni scritte allegate dall’opponente al proprio atto introduttivo sono valutabili come prove atipiche - trattandosi di atti a contenuto costituendo assunte unilateralmente senza la garanzia del contraddittorio - e che potrebbero, al più, rilevare quali argomenti di prova ove altre fonti le riscontrassero positivamente.
Conforme: Tribunale di Reggio Emilia, sez. II civile, sentenza 01/12/2014 n. 1622