Ai sensi dell'art. 36, Legge n. 392 del 1978, la cessione del contratto di locazione di immobile destinato ad attività di impresa contestualmente alla cessione dell'azienda del conduttore deve essere comunicata al locatore. Tale comunicazione, tuttavia, deve considerarsi come mera condizione di efficacia della cessione medesima nei confronti del contraente ceduto e non quale requisito di validità della cessione nel rapporto tra conduttore cedente e terzo cessionario. Ne deriva che in caso di mancata comunicazione al locatore la cessione non è allo stesso opponibile, essendo irrilevante che questi ne sia venuto a conoscenza aliunde, salva l'ipotesi in cui, avendola conosciuta, l'abbia accettata secondo la disciplina dettata dall'art. 1407 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 24 febbraio 2015 n. 3597.