La condotta illegittima tenuta dal conducente della vettura esclude il caso fortuito e, quindi, la sussistenza della prova liberatoria di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. Pertanto, rimane confermata la presunzione di colpa stabilita dalla suddetta disposizione, per avere il conducente contribuito a determinare l'evento dannoso.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 6 giugno 2006, n. 13268; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 13 febbraio 2013, n. 3543.