L'errore revocatorio di cui all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è quello inerente esclusivamente l’attività percettiva e non quella valutativa del medesimo. Una sentenza può essere impugnata per revocazione qualora l’errore di fatto costituisca l’unica ed imprescindibile premessa logico-giuridica della decisione. Si deve infatti escludere il nesso di causalità logico-giuridica tra l’errore di fatto e la decisione impugnata qualora il primo concorra con altri elementi idonei di per sé a fondare la decisione adottata dal giudice (Nel caso in esame la Corte di Appello di Perugia ha rigettato la domanda di revocazione ritenendo l’errore di fatto non decisivo in quanto costituente soltanto uno dei presupposti logico-giuridici della pronuncia impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. Unite Civile, 23 gennaio 2009 n. 1666; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 24 febbraio 2014, n. 4265.
Si comunica che in occasione delle prossime festività natalizie gli uffici della Segreteria Amministrativa dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia resteranno chiusi dal 23 al 31 dicembre 2024. Riapriranno il 2 gennaio 2025.
Riguardo alle domande di mediazione trasmesse alla segreteria nei giorni di chiusura, si invita parte istante a comunicare all'altra parte che la domanda di mediazione è già stata presentata all'organismo di mediazione, così come previsto dall’art. 8 comma 2 Dlgs. 28/2010.
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Il corso è aperto a tutti i Mediatori Civili già iscritti nell’elenco che hanno la necessità di assolvere l’obbligo formativo previsto dal Decreto per mantenere l’iscrizione all’Albo dei Mediatori, come richiesto dall’art. 42 D.M. 150/2023.
Il Corso è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 10 crediti formativi di cui:
n. 3 c.f. in diritto civile, n. 4 c.f. in diritto processuale civile e n. 3 c.f. in materia deontologica
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Inviare il modulo di domanda allegato entro e non oltre il 21 giugno 2024 all’indirizzo: segreteria@ordineavvocati.perugia.it
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