È censurabile ai sensi dell'art. 2557 c.c. il comportamento di un imprenditore che, dopo aver ceduto un'azienda, intraprenda una nuova attività imprenditoriale avente il medesimo oggetto della azienda ceduta e utilizzando i locali e l'utenza telefonica già in uso a quest'ultima. Tali comportamenti, infatti, poiché idonei a ingenerare confusione e sviamento della clientela, costituiscono attività di concorrenza sleale.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 11 settembre 1996, n. 8219