Qualora il giudice italiano non abbia giurisdizione nel merito, la giurisdizione nazionale in materia cautelare sussiste unicamente laddove il provvedimento cautelare debba essere eseguito in Italia. Ai fini della sussistenza del fumus boni iuris, quale requisito cautelare, occorre la possibilità di formulare un giudizio di verosimiglianza della fondatezza della pretesa creditoria che non può tuttavia prescindere da una valutazione prognostica dell'eventuale domanda riconvenzionale svolta dal resistente. Ai fini della sussistenza del periculum in mora, quale requisito cautelare, non è sufficiente la valutazione del comportamento tenuto dal debitore, essendo in ogni caso necessaria la sussistenza di elementi oggettivi consistenti in alterazioni della consistenza patrimoniale che rendano concreto ed attuale il rischio di vanificazione della garanzia patrimoniale nelle more del giudizio.
Tribunale di Milano, Sez. Civile, 11 aprile 2014.
Difforme:Tribunale di Milano, Sez. Civile, 27 gennaio 2014.