Il terzo pignorato non può sollevare eccezioni di merito attinenti al titolo esecutivo, essendo legittimato ad eccepire unicamente fatti estintivi o modificativi attinenti al proprio rapporto con l'esecutato. Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato ha la funzione di individuare la cosa assoggettata ad espropriazione forzata nel caso di mancata dichiarazione del terzo o di sua contestazione ex art. 548 c.p.c. La sentenza che lo definisce non ha, quindi, efficacia di giudicato su questioni estranee relative alla qualità del credito del debitore esecutato, che costituiscono oggetto del diverso procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 27 gennaio 2009, n. 1949; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 4 ottobre 2010, n. 20595.