Un consolidato indirizzo giurisprudenziale distingue l'azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori, di cui all'art. 2394 c.c. e l'azione individuale del socio e del terzo, di cui all'art. 2395 c.c., in base al pregiudizio subito dalla categoria dei creditori nel suo complesso a causa della cattiva gestione della società nel primo caso, ovvero il pregiudizio subito dal singolo creditore nella propria sfera individuale in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore. Nel caso di specie per come risultano descritti i fatti posti a fondamento della pretesa la qualificazione giuridica più adeguata è quella dell'art. 2395 c.c. ovvero l'azione individuale del socio e del terzo, in quanto la lesione al diritto di credito delle società ricorrenti non deriva dall'insufficienza patrimoniale della società (requisito richiesto dall'art. 2394 c.c.) cagionata dall'illegittima condotta dell'amministratore convenuto, piuttosto la condotta illecita dell'amministratore ha determinato un danno immediato e diretto sul patrimonio delle stesse provocando una perdita patrimoniale consistente nell'importo delle forniture non pagate.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 10 aprile 2014, n. 8458.