In tema di cessione del credito, l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale che, pertanto, non ha natura di ricognizione del debito; né tale natura può desumersi dal silenzio del debitore sulla natura del credito ceduto - atteso che quest'ultimo si identifica con il contratto dal quale nasce, da presumersi noto al nuovo creditore, o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ. è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione.
Cass., Sez. I, 18.12.2007 n. 26664