Il regolamento di condominio predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove sia accettato dagli originari acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritti nei registri immobiliari, assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti, non solo per le clausole che disciplinano l'uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà dei singoli acquirenti delle singole unità immobiliari dagli stessi acquistati con atti di compravendita contenenti ciascuno il richiamo al regolamento condominiale allegato ad ogni contratto.