Nel caso di litisconsorzio cosiddetto "processuale", qualora l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado (quantunque non litisconsorti necessari), la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, sempre che trattasi di cause inscindibili o tra loro dipendenti [come è indubitabile nella specie, essendo il ricavato dell'alienazione dei beni insufficiente a soddisfare tutti i creditori] determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado, rilevabile (anche d'ufficio) in sede di legittimità, con la conseguenza che la Corte di Cassazione è tenuta, ai sensi del combinato disposto degli art. 331 e 383 c.p.c., a rimettere le parti dinanzi al giudice d'appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
Cass. 8519/2004; Cass. 2646/2007; Cass. 21070/2015
Si comunica che in occasione delle prossime festività natalizie gli uffici della Segreteria Amministrativa dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia resteranno chiusi dal 23 al 31 dicembre 2024. Riapriranno il 2 gennaio 2025.
Riguardo alle domande di mediazione trasmesse alla segreteria nei giorni di chiusura, si invita parte istante a comunicare all'altra parte che la domanda di mediazione è già stata presentata all'organismo di mediazione, così come previsto dall’art. 8 comma 2 Dlgs. 28/2010.
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Il corso è aperto a tutti i Mediatori Civili già iscritti nell’elenco che hanno la necessità di assolvere l’obbligo formativo previsto dal Decreto per mantenere l’iscrizione all’Albo dei Mediatori, come richiesto dall’art. 42 D.M. 150/2023.
Il Corso è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 10 crediti formativi di cui:
n. 3 c.f. in diritto civile, n. 4 c.f. in diritto processuale civile e n. 3 c.f. in materia deontologica
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Inviare il modulo di domanda allegato entro e non oltre il 21 giugno 2024 all’indirizzo: segreteria@ordineavvocati.perugia.it
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