Il rito speciale introdotto dalla Legge n. 92 del 2012, non può considerarsi sostitutivo del differente rimedio cautelare ex art.700 c.p.c.; per quanto celere, infatti, non ha rango cautelare e va ricondotto nell’ambito del rito del lavoro. La tutela cautelare rimane astrattamente accessibile, tuttavia il suo spazio di operatività è fortemente ridotto, solo un’“urgenza qualificata” tale, cioè, da non poter attendere neppure i ristretti tempi necessari all’emanazione dell’ordinanza ex art. 1, comma 51, Legge n. 92 del 2012, giustifica la tutela ex art. 700 c.p.c. Tale periculum in mora sussiste solo nelle ipotesi eccezionali in cui gli interessi sono sottoposti ad un pregiudizio la cui gravità ed irreparabilità aumenta più che proporzionalmente col crescere del ritardo della tutela invocata e necessitano, perciò, di una protezione immediata che i tempi, ancorché brevi, imposti dal rito Fornero non potrebbero garantire. La linea di demarcazione tra rito, Fornero e rito cautelare, che ha sempre carattere residuale, è costituita dalla sussistenza di un pericolo di un danno irreparabile così imminente da non poter consentire l’attesa dei tempi comunque ristretti previsti per la trattazione del rito speciale. (Nel caso di specie la liquidazione del TFR e la presenza di un altro reddito familiare, non consentono di ravvisare l’urgenza qualificata quale condizione per l’accesso alla tutela cautelare).
Si comunica che in occasione delle prossime festività natalizie gli uffici della Segreteria Amministrativa dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia resteranno chiusi dal 23 al 31 dicembre 2024. Riapriranno il 2 gennaio 2025.
Riguardo alle domande di mediazione trasmesse alla segreteria nei giorni di chiusura, si invita parte istante a comunicare all'altra parte che la domanda di mediazione è già stata presentata all'organismo di mediazione, così come previsto dall’art. 8 comma 2 Dlgs. 28/2010.
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Il corso è aperto a tutti i Mediatori Civili già iscritti nell’elenco che hanno la necessità di assolvere l’obbligo formativo previsto dal Decreto per mantenere l’iscrizione all’Albo dei Mediatori, come richiesto dall’art. 42 D.M. 150/2023.
Il Corso è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 10 crediti formativi di cui:
n. 3 c.f. in diritto civile, n. 4 c.f. in diritto processuale civile e n. 3 c.f. in materia deontologica
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Inviare il modulo di domanda allegato entro e non oltre il 21 giugno 2024 all’indirizzo: segreteria@ordineavvocati.perugia.it
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