Il rito speciale introdotto dalla Legge n. 92 del 2012, non può considerarsi sostitutivo del differente rimedio cautelare ex art.700 c.p.c.; per quanto celere, infatti, non ha rango cautelare e va ricondotto nell’ambito del rito del lavoro. La tutela cautelare rimane astrattamente accessibile, tuttavia il suo spazio di operatività è fortemente ridotto, solo un’“urgenza qualificata” tale, cioè, da non poter attendere neppure i ristretti tempi necessari all’emanazione dell’ordinanza ex art. 1, comma 51, Legge n. 92 del 2012, giustifica la tutela ex art. 700 c.p.c. Tale periculum in mora sussiste solo nelle ipotesi eccezionali in cui gli interessi sono sottoposti ad un pregiudizio la cui gravità ed irreparabilità aumenta più che proporzionalmente col crescere del ritardo della tutela invocata e necessitano, perciò, di una protezione immediata che i tempi, ancorché brevi, imposti dal rito Fornero non potrebbero garantire. La linea di demarcazione tra rito, Fornero e rito cautelare, che ha sempre carattere residuale, è costituita dalla sussistenza di un pericolo di un danno irreparabile così imminente da non poter consentire l’attesa dei tempi comunque ristretti previsti per la trattazione del rito speciale. (Nel caso di specie la liquidazione del TFR e la presenza di un altro reddito familiare, non consentono di ravvisare l’urgenza qualificata quale condizione per l’accesso alla tutela cautelare).