L’azione di impugnazione del riconoscimento del figlio minore ai sensi dell’art. 263 c.c. può essere richiesta da chiunque vi abbia un interesse individuale, qualificato, concreto, attuale, legittimo e di carattere morale e/o patrimoniale.
Non può ipotizzarsi un ipotetico interesse del minore contrario al riconoscimento da parte del genitore biologico. Dove il legislatore ha voluto garantire l’interesse del minore (ad es. nel procedimento di cui all’art. 250 c.c.), l’ha precisato esplicitamente.