La quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo. Di conseguenza, l’esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall’art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione. Logica conseguenza è che non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzione diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell’avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l’art. 2726 c.c.
Cass. Civ. 26/04/1984 n. 2626