La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito, un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode.
Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie e vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto in custodia.
Pertanto e con riferimento allonere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo; il convenuto, per liberarsi, dovrà invece provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 20427 del 25.07.2008; Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 4279 del 19.02.2008; Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 858 del 17.01.2008