In tema di esecuzione forzata e specificamente nella controversia sorta in sede di distribuzione del ricavato originata ai sensi dell’art. 512 c.p.c. dalla contestazione mossa da un creditore in ordine all'esistenza o al grado della causa di prelazione, il debitore esecutato è parte necessaria del giudizio, di talché lo stesso deve essere convenuto in giudizio, indipendentemente dalla sua partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione.
Cass. 5754/2003; Cass. 1316/2012