In tema di cessione del credito, la notifica al debitore ceduto, prevista dall’articolo 1264 c.c., esclude l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario e non vale ad esonerare quest’ultimo dall’onere di provare il credito.
A seguito di tale notifica, il debitore ceduto, pur se portato a conoscenza della cessione, se non contesta il credito ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello ceduto, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario; né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché il debitore ceduto rimane estraneo alla cessione, pertanto e` onere del cessionario provare l`esistenza e l`ammontare del credito.
In senso conforme: Cass. Civ. sez II , 27.02.1998 n. 2156