Cessione del credito - Notifica della cessione di credito - Debitore ceduto - Principio buona fede - Onere della prova gravante sul cessionario

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

In tema di cessione del credito, la notifica al debitore ceduto, prevista dall’articolo 1264 c.c., esclude l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario e non vale ad esonerare quest’ultimo dall’onere di provare il credito.
A seguito di tale notifica, il debitore ceduto, pur se portato a conoscenza della cessione, se non contesta il credito ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello ceduto, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario; né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché il debitore ceduto rimane estraneo alla cessione, pertanto e` onere del cessionario provare l`esistenza e l`ammontare del credito.

(Dott.ssa Rachele Archinucci)
Conforme:

In senso conforme: Cass. Civ. sez II , 27.02.1998 n. 2156

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10-12-2024 Organismo di Mediazione Forense di Perugia: chiusura uffici dal 23 al 31 dicembre 2024

Si comunica che in occasione delle prossime festività natalizie gli uffici della Segreteria Amministrativa dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia resteranno chiusi dal 23 al 31 dicembre 2024. Riapriranno il 2 gennaio 2025.
Riguardo alle domande di mediazione trasmesse alla segreteria nei giorni di chiusura, si invita parte istante a comunicare all'altra parte che la domanda di mediazione è già stata presentata all'organismo di mediazione, così come previsto dall’art. 8 comma 2 Dlgs. 28/2010.
 

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Riguardo alle domande di mediazione trasmesse alla segreteria nei giorni di chiusura, si invita parte istante a comunicare all'altra parte che la domanda di mediazione è già stata presentata all'organismo di mediazione, così come previsto dall’art. 8 comma 2 Dlgs. 28/2010.
 

04-06-2024 Corso di aggiornamento obbligatorio di 10 ore per Mediatori

Il corso è aperto a tutti i Mediatori Civili già iscritti nell’elenco che hanno la necessità di assolvere l’obbligo formativo previsto dal Decreto per mantenere l’iscrizione all’Albo dei Mediatori, come richiesto dall’art. 42 D.M. 150/2023.
Il Corso è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 10 crediti formativi di cui:
n. 3 c.f. in diritto civile, n. 4 c.f. in diritto processuale civile e n. 3 c.f. in materia deontologica
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Inviare il modulo di domanda allegato entro e non oltre il 21 giugno 2024 all’indirizzo: segreteria@ordineavvocati.perugia.it

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n. 3 c.f. in diritto civile, n. 4 c.f. in diritto processuale civile e n. 3 c.f. in materia deontologica
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