Il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici per la difesa in un giudizio promosso nei loro confronti per fatti connessi dall’espletamento del servizio o comunque all’assolvimento di obblighi istituzionali, concluso con l’accertamento dell’esclusione della loro responsabilità, costituisce principio generale del nostro ordinamento.
Un tale diritto non è previsto per gli amministratori locali (Sindaco, Assessore e Consigliere comunali), i quali operano nell’amministrazione pubblica ad altro titolo. E poiché tra questi e l’ente non è configurabile un rapporto organico di dipendenza con l’ente, non è possibile una estensione in via analogica in loro favore delle norme speciali e generali previste per i dipendenti pubblici, né tanto mento della disciplina privatistica in tema di mandato di cui all’art. 1720, comma 2, c.c.
Al riguardo il nuovo comma 5 dell’art. 86 TUEL non costituisce un basamento normativo idoneo a sostenere il diritto al rimborso degli amministratori locali, in quanto privo di incidenza diretta nel rapporto economico tra amministratori ed ente amministrato. Infatti, proprio in considerazione del quadro normativo vigente e del consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude un tale diritto in capo agli amministratori, la norma citata introduce la facoltà per l’ente di procedere alla copertura assicurativa per rischi propri degli amministratori e dei rappresentanti.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza 13 marzo 2015, n. 5264; Id., Sez. III Civile, Sentenza 25 settembre 2014, n. 20193; Id., Sez. lavoro, Sentenza 1 dicembre 2011, n. 25690