Il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici per la difesa in un giudizio promosso nei loro confronti per fatti connessi dall’espletamento del servizio o comunque all’assolvimento di obblighi istituzionali, concluso con l’accertamento dell’esclusione della loro responsabilità, costituisce principio generale del nostro ordinamento.
Un tale diritto non è previsto per gli amministratori locali (Sindaco, Assessore e Consigliere comunali), i quali operano nell’amministrazione pubblica ad altro titolo. E poiché tra questi e l’ente non è configurabile un rapporto organico di dipendenza con l’ente, non è possibile una estensione in via analogica in loro favore delle norme speciali e generali previste per i dipendenti pubblici, né tanto mento della disciplina privatistica in tema di mandato di cui all’art. 1720, comma 2, c.c.
Al riguardo il nuovo comma 5 dell’art. 86 TUEL non costituisce un basamento normativo idoneo a sostenere il diritto al rimborso degli amministratori locali, in quanto privo di incidenza diretta nel rapporto economico tra amministratori ed ente amministrato. Infatti, proprio in considerazione del quadro normativo vigente e del consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude un tale diritto in capo agli amministratori, la norma citata introduce la facoltà per l’ente di procedere alla copertura assicurativa per rischi propri degli amministratori e dei rappresentanti.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza 13 marzo 2015, n. 5264; Id., Sez. III Civile, Sentenza 25 settembre 2014, n. 20193; Id., Sez. lavoro, Sentenza 1 dicembre 2011, n. 25690
Si comunica che in occasione delle prossime festività natalizie gli uffici della Segreteria Amministrativa dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia resteranno chiusi dal 23 al 31 dicembre 2024. Riapriranno il 2 gennaio 2025.
Riguardo alle domande di mediazione trasmesse alla segreteria nei giorni di chiusura, si invita parte istante a comunicare all'altra parte che la domanda di mediazione è già stata presentata all'organismo di mediazione, così come previsto dall’art. 8 comma 2 Dlgs. 28/2010.
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Il corso è aperto a tutti i Mediatori Civili già iscritti nell’elenco che hanno la necessità di assolvere l’obbligo formativo previsto dal Decreto per mantenere l’iscrizione all’Albo dei Mediatori, come richiesto dall’art. 42 D.M. 150/2023.
Il Corso è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 10 crediti formativi di cui:
n. 3 c.f. in diritto civile, n. 4 c.f. in diritto processuale civile e n. 3 c.f. in materia deontologica
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Inviare il modulo di domanda allegato entro e non oltre il 21 giugno 2024 all’indirizzo: segreteria@ordineavvocati.perugia.it
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