Sono legittime le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, purché formulate in modo espresso o comunque non equivoco; le norme regolamentari, pertanto, possono imporre limitazioni al godimento degli immobili di proprietà esclusiva, secondo criteri anche più rigorosi di quelli stabiliti dall'art. 844 c.c. Ne consegue che in tal caso la liceità o meno dell'immissione deve essere determinata non sulla base della normativa civilistica generale, ma secondo il criterio di valutazione fissato dal regolamento.
Cass. Civ. Sez. 2, 7/1/2004, n.23; Cass. Civ. Sez. 4 febbraio 1992 n. 1195