È incompetente il Tribunale ordinario a giudicare il ricorso proposto dagli ascendenti al fine di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori. I ricorsi di cui all’art. 317 bis c.c., infatti, sono di competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 38 c. 1 disp. att. c.c., come novellato dall’art. 96 c. 1 lett. c) D. Lgs. 154/2013.
Corte Costituzionale, sentenza n. 194/2015