Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare di compravendita immobiliare ovvero la “prenotazione” degli effetti della trascrizione del contratto definitivo, della domanda ex art. 2932 c.c. e della relativa sentenza, e la prevalenza sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente contro il promittente alienante, sono sottoposti a precisi limiti di validità temporale. Un termine annuale nel caso di previsione nel contratto preliminare della data per la stipula del contratto definitivo e, in via residuale, un termine triennale nel caso di mancata previsione di un termine per la stipula del contratto definitivo ovvero qualora tale termine sia superiore a tre anni.
Nel caso in esame è stato ritenuto opponibile al promittente acquirente un atto di pignoramento trascritto anteriormente alla domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. da questo promossa e trascritta dopo un anno dalla data convenuta per la stipula del contratto definitivo.