Il valore probatorio della dichiarazione resa da uno dei conduttori al momento della riconsegna dell'immobile.

LOCAZIONI

La dichiarazione di evidente natura confessoria avendo ad oggetto dei fatti e, quindi, per il medesimo impegnativa, rilasciata da un conduttore in proprio e nella qualità di procuratore degli altri conduttori non può essere utilizzata dal locatore contro i medesimi conduttori opposti poichè il conduttore dichiarante non aveva il potere di rappresentanza dei conduttori in causa e la dichiarazione non è stata da costoro ratificata.

Il fatto stesso che la dichiarazione, peraltro di contenuto abbastanza generico, sia stata resa anche in nome degli altri inquilini lascia pensare in effetti che essa possa essere l'effetto di una possibile (pur non indebita) pressione da parte del locatore, recatosi a riprendere in consegna l'appartamento, e comunque di una frettolosa e perciò poco consapevole adesione alla richiesta fattane dal medesimo locatore.

Quanto alla sua efficacia probatoria, deve, pertanto, ritenersi che la dichiarazione in discorso abbia contro gli opposti valore di prova liberamente valutabile dal giudice. 

(Dott.ssa Alessandra Scarponi)
Conforme:

Tribunale di Roma n. 399 del 08 gennaio 2015; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 4 maggio 2004 n. 8458; Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 15 aprile 2014 n. 8736; Corte di Cassazione Sez. Unite Civile, 30 ottobre 2001, n. 13533.

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