L’assegno postdatato non può costituire valido titolo esecutivo

TITOLI DI CREDITO

A differenza dell’assegno privo dell’indicazione della data, che è titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento (potendo presumersi juris tantum l'esistenza del rapporto sottostante), l’assegno postdatato non è titolo nullo ma irregolare e comporta la nullità solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito. Tuttavia anche l’assegno postdatato, come l’assegno privo di data, non può costituire valido titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia a tal fine rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.

(Avv. Elena Raiola)
Conforme:

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 25 maggio 2001, n. 7135; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 16 giugno 2006, n. 13949; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 03 marzo 2010, n. 5069;

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