L’obbligo di salvataggio imposto all’assicurato dall’art. 1914 c.c., la cui inosservanza comporta la liberazione dell’assicuratore dalla propria obbligazione, consiste nel compimento delle attività che inserendosi in un rapporto causale siano tali da impedire la produzione, in tutto o in parte, del sinistro ovvero, se prodotto, di attenuare il relativo danno.
Le attività che appaiono necessarie ad attuare tali obiettivi, tuttavia, non possono estendersi fino a ricomprendere un dovere dell’assicurato di resistere nel giudizio in cui è stato convenuto per il sinistro verificato, eventi entrambi tempestivamente comunicati al proprio assicuratore.
Si comunica che per esigenze di trasloco della sede operativa dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e della Fondazione Forense di Perugia, gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico nei giorni 26, 29 e 30 aprile 2024.
Il 2 maggio 2024 gli uffici saranno operativi nella nuova sede in Perugia, Piazza IV Novembre, 36 piano 1