Azione revocatoria - Accordi di separazione personale tra i coniugi - onerosità del trasferimento - presunzioni semplici

TUTELA DEI DIRITTI

Gli accordi di separazione personale tra coniugi concernenti attribuzioni patrimoniali di beni mobili o immobili da parte dell’uno nei confronti dell’altro rispondono ad uno spirito di sistemazione dei rapporti maturati nel corso della convivenza matrimoniale avente natura solutorio-compensativa; infatti non presentano né le connotazioni classiche dell’atto di donazione né quelle dell’atto di vendita, ma si qualificano come atti tipici a titolo oneroso. Pertanto, ai fini del valido esperimento dell’azione revocatoria tesa a dichiarare l’inefficacia nei propri confronti di atti a titolo oneroso, non è necessaria l’intenzione da parte del coniuge acquirente di nuocere alle ragioni del creditore (animus nocendi), essendo sufficiente la consapevolezza che l’atto di disposizione diminuisca il patrimonio del debitore e quindi la garanzia generica spettante alle ragioni di credito altrui (scientia damni), da provarsi anche tramite presunzioni che siano gravi, precise e concordanti.

(Dott.ssa Aliai Lombi)
Conforme:

Cass. Civ. n. 24757/2008, Cass. Civ. n. 5473/2006, Cass. Civ. 15603/2005 e Cass. Civ. n. 5741/2004

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